CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO

 

ASSICURAZIONE

 

SCHEDA TECNICA

 

PRIVACY

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 


1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

a) il decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui i consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. A d. lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d. lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".

2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore;

4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, verrà addebitato - al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma - l'importo della penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica).
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente, il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto ( ai sensi del precedente del 2° e 3° comma del precedente art. 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari ;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al presente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi . Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di questo ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni dalle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13) REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questo ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..

15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. lgs. n.111/95).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contrat-to di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet

 

 

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ASSICURAZIONE

 


COPERTURE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE NO RISK TRAVEL


TUTTI I NOSTRI PASSEGGERI USUFRUISCONO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO, ASSISTENZA SANITARIA ED EVENTI FORTUITI O DI FORZA MAGGIORE stipulate con Navale Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA "NAVALE SOS"


che dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza chiamando il numero telefonico 02/58286384
- consulenza medica e segnalazione di uno specialista;
- invio di medicinali urgenti; rientro sanitario del viaggiatore;
- rientro del viaggiatore convalescente; rientro dei familiari;
- rientro anticipato del viaggiatore; rientro della salma senza limite;
- viaggio di un familiare; interprete a disposizione all'estero;
- assistenza legale;
- SPESE MEDICHE fino a € 6.000,00 per viaggi all'estero e fino € 600,00 per viaggi in Italia. Scoperto del 10 %, con il minimo di € 40,00 FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento da parte del vettore del bagaglio fino a € 750 con franchigia di € 40;
Spese di prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore fino a € 150 con franchigia di € 40.

Le condizioni relative alle garanzie, le modalità da seguire in caso di sinistro, le somme assicurate, le limitazioni e le franchigie sono riportate in dettaglio sul libretto che riporta le Condizioni Generali d'Assicurazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti prima della loro partenza.

POLIZZA "VIAGGI RISCHIO ZERO" PER EVENTI FORTUITI O DI FORZA MAGGIORE

La presente polizza assicura:
1) EVENTI FORTUITI E DI FORZA MAGGIORE Se, in conseguenza di:
- EVENTI FORTUITI,
- EVENTI SOCIOPOLITICI (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.),
- EVENTI ATMOSFERICI CATASTROFALI (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.),
- CASI DI FORZA MAGGIORE, ED EVENTI IN GENERE CHE IMPEDISCONO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ED ALLOGGIO,

si verifica, a viaggio iniziato,

LA MODIFICA DEL VIAGGIO RISPETTO A COME ERA STATO PROGRAMMATO,

la Compagnia di Assicurazioni rimborsa:

a) IL COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse);
b) IL COSTO RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI E PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI EMERGENZA.

Il massimo esborso a carico della Società per le garanzie prestate non può essere superiore alla quota individuale di partecipazione al viaggio col massimo di € 2.400,00 per passeggero

NELL'EVENTUALITA' CHE SI ACQUISTINO SINGOLI SERVIZI TURISTICI, L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACQUISTATI PRESSO SOUTHSIDE di Simeor S.r.l.

ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
- eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
- insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio;
- dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del passeggero;
- infortunio e malattia del passeggero.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.

ASSICURAZIONE PENALITÁ DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine "familiari" si individuano le seguenti persone: coniuge o convivente, figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora, nonni, zii o nipoti fino al terzo grado.

OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali di recesso addebitate da SOUTH SIDE di Simeor S.r.l. entro la percentuale massima prevista dalle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici fino ad un massimo di € 10.000,00 per passeggero e di € 20.000,00 per singolo evento.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, e dura fino al momento in cui il passeggero inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito da SOUTH SIDE di Simeor S.r.l. ed è operante esclusivamente se il viaggiatore assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell'Assicurato o dei loro familiari o del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e dei suoi familiari e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.

Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di sottoscrizione della copertura. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

ESCLUSIONI
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria.
Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

SCOPERTO
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a € 50,00 per Assicurato. Nessuno scoperto viene applicato se l'annullamento è dovuto a ricovero ospedaliero o decesso.

COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al numero (+39).051.7096551 la Navale Assicurazioni S.p.A. Via della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), allegando la certificazione medica ed altri documenti relativi ai motivi della rinuncia. Pena la decadenza al diritto di rimborso, la denuncia deve essere effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato la rinuncia. La Compagnia di Assicurazioni rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia (oltre le ore 24.00 del primo giorno utile successivo al verificarsi dell’evento), resterà a carico dell’Assicurato.

In caso di rinuncia al viaggio è pertanto indispensabile procedere immediatamente all’annullamento del viaggio.

PREMI LORDI PER PERSONA
IL PACCHETTO ASSICURATIVO È OBBLIGATORIO PER TUTTI I PARTECIPANTI E NON È RIMBORSABILE.

 

COSTO TOTALE DEL VIAGGIO

PREMIO PER PERSONA
( tasse incluse )

fino a € 1.000,00

€ 25,00

fino a € 2.000,00

€ 36,00

fino a € 3.000,00

€ 47,00

fino a € 4.000,00

€ 63,00

fino a € 4.500,00

€ 68,00

fino a € 5.000,00

€ 74,00

fino a € 5.500,00

€ 79,00

fino a € 6.000,00

€ 85,00

fino a € 6.500,00

€ 88,00

fino a € 7.000,00

€ 93,00

OLTRE A € 7.000,00

€ 99,00

 


COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA FACOLTATIVA

SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

Per aumentare le somme già assicurate con la polizza obbligatoria NAVALE S.O.S. fino a:

 

SOMMA ASSICURATA

PREMIO PER PERSONA

SPESE MEDICHE

BAGAGLIO

( tasse incluse )

15.000,00

1.500,00

26,00

25.000,00

1.500,00

45,00

50.000,00

1.500,00

65,00

 


I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le medesime previste dalla polizza obbligatoria NAVALE SOS

Ai sensi della legge nr. 196 del 30/06/2003 (c.d. privacy) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è la Navale Assicurazioni S.p.A.

 

 

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SCHEDA TECNICA

 



Quota di iscrizione al viaggio: Euro 50,00 per persona.
Spese variazioni pratica: Euro 30,00 per pratica.


SCHEDA TECNICA ex. Art. 3 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.

Organizzazione tecnica: SOUTHSIDE di Simeor S.r.l. - Via F. Redi 23/a - 20129 Milano. Licenza cat. A+B nr. 171561/02 del 16 gennaio 2003.
SOUTHSIDE di Simeor S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 99 del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la Navale assicurazioni Spa per un massimale di € 2.065.000,00 ..
La validità degli itinerari e delle quote presenti sul sito (salvo specifica indicazione) è da intendersi relativa ai periodi specificatamente indicati.
I nostri programmi sono basati sugli orari, sui cambi, sulle tariffe dei trasporti, sulle tasse aeroportuali, su eventuali tasse di soggiorno, e sul costo dei servizi a terra in vigore al 29/01/08.

a) Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all'art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
b) Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma da parte di SouthSide di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, comporta l'addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata "Spese variazioni pratica" corrispondente a Euro 30,00 totali, per variazione.
c) Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 7 (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 5 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota di iscrizione al viaggio: Euro 50,00 per persona;
- Il premio della copertura assicurativa: variabile a seconda dell'importo totale per persona;
- A seconda del giorno lavorativo antecedente la data di partenza del viaggio, in cui viene comunicato l'annullamento: 10% della quota di partecipazione sino 31 giorni lavorativi prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 50% da 20 a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 75% da 15 a 07 giorni lavorativi prima della partenza; nessun rimborso dopo tali termini e in caso di mancata presentazione alla partenza o alla rinuncia in corso di viaggio. Eccezioni: per la loro particolarità e per il loro costo le penali di annullamento relative a crociere nei Poli e crociere in genere all'interno della programmazione di South Side; Resorts di lusso in alcune isole del Sud Pacifico (Polinesia Francese; Isole Fiji, etc.) e della Grande Barriera Corallina australiana variano nei termini e nella percentuale sopra elencata. Termini e condizioni verranno specificati contestualmente alla proposta di viaggio presentata.

Polizza annullamento Viaggi
Il consumatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione contro il pagamento dei corrispettivi di recesso previsti dal paragrafo precedente (punto c). Egli, pertanto, all'atto della sottoscrizione della prenotazione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali, potrà, alternativamente: 1) sottoscrivere la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la proposta di compravendita, corrispondendo il premio relativo (che gli verrà integralmente rimborsato in caso di mancata accettazione della proposta stessa); 2) fornire dimostrazione scritta della avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali assicurati. Nessuna richiesta di prenotazione verrà accettate se priva dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) sopra esposti.

Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere essere illustrate e descritte in questo sito, sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da SOUTHSIDE nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a SOUTHSIDE VIAGGI né a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche nell'eventualità che a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.

 

 

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La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.

Privacy. Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

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