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CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
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ASSICURAZIONE
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SCHEDA TECNICA
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PRIVACY
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CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui i consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento
delle loro attività (art. 3/1 lett. A d. lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di
cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di "pacchetto turistico" (art. 2/1 d. lgs. 111/95) è
la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)
....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che
dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella
documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero,
sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili -
della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles
il 23.4.1970, nonché dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; estremi
della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del
catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore;
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al cliente eventualmente presso l'agenzia di
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile
prima dell'inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto
turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà essere
effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di
diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere aumentato fino a 20
giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata
nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo
o programma fuori catalogo.
7) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno i più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di
accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori
delle ipotesi elencate al primo comma, verrà addebitato - al netto
dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma - l'importo della penale
nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica).
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in
volta alla firma del contratto.
8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per
iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto
del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il
consumatore potrà esercitare alternativamente, il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico
sostitutivo proposto ( ai sensi del precedente del 2° e 3° comma del
precedente art. 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando
l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso
fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del
precedente art. 7), l'organizzatore che annulla (ex art. 1469 bis n. 5 Cod.
Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione tranne che per un fatto proprio del
consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la
soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore
per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi
prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente
comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari ;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c)
del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del
cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al presente punto
a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi . Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore
alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro
documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di questo ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni dalle competenti autorità del paese in cui il servizio
è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte
del consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
questo ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che
lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti
dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di
"2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose" previsto
dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 111/95), in caso di insolvenza o
di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del
12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto
concerne le previsioni diverse da quelle relative al contrat-to di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite
alla vendita del singolo oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1°
comma; art. 11; art. 15; art. 17.
L'applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita
di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel,
Assoviaggi, Astoi e Fiavet
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ASSICURAZIONE
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COPERTURE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE NO RISK TRAVEL
TUTTI I NOSTRI PASSEGGERI USUFRUISCONO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER
ANNULLAMENTO VIAGGIO, ASSISTENZA SANITARIA ED EVENTI FORTUITI O DI FORZA
MAGGIORE stipulate con Navale Assicurazioni S.p.A.
POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA "NAVALE SOS"
che dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi
assicurativi e di assistenza chiamando il numero telefonico 02/58286384
- consulenza medica e segnalazione di uno specialista;
- invio di medicinali urgenti; rientro sanitario del viaggiatore;
- rientro del viaggiatore convalescente; rientro dei familiari;
- rientro anticipato del viaggiatore; rientro della salma senza limite;
- viaggio di un familiare; interprete a disposizione all'estero;
- assistenza legale;
- SPESE MEDICHE fino a € 6.000,00 per viaggi all'estero e
fino € 600,00 per viaggi in Italia. Scoperto del 10 %, con il minimo
di € 40,00 FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o
danneggiamento da parte del vettore del bagaglio fino a € 750 con
franchigia di € 40;
Spese di prima necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore)
o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore fino a € 150
con franchigia di € 40.
Le condizioni relative alle garanzie, le modalità da seguire in caso di
sinistro, le somme assicurate, le limitazioni e le franchigie sono
riportate in dettaglio sul libretto che riporta le Condizioni Generali
d'Assicurazione che sarà consegnato a tutti i partecipanti prima della loro
partenza.
POLIZZA "VIAGGI RISCHIO ZERO" PER EVENTI FORTUITI O DI
FORZA MAGGIORE
La presente polizza assicura:
1) EVENTI FORTUITI E DI FORZA MAGGIORE Se, in conseguenza di:
- EVENTI FORTUITI,
- EVENTI SOCIOPOLITICI (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi
di stato, ecc.),
- EVENTI ATMOSFERICI CATASTROFALI (cicloni, inondazioni, terremoti,
ecc.),
- CASI DI FORZA MAGGIORE, ED EVENTI IN GENERE CHE IMPEDISCONO IL
REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ED ALLOGGIO,
si verifica, a viaggio iniziato,
LA MODIFICA DEL VIAGGIO RISPETTO A COME ERA STATO PROGRAMMATO,
la Compagnia di Assicurazioni
rimborsa:
a) IL COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA (quota
individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e
moltiplicato per le giornate di viaggio perse);
b) IL COSTO RAGIONEVOLMENTE SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI
TURISTICI E PER FAR FRONTE A SITUAZIONI DI EMERGENZA.
Il massimo esborso a carico della Società per le garanzie prestate non
può essere superiore alla quota individuale di partecipazione al viaggio
col massimo di € 2.400,00 per passeggero
NELL'EVENTUALITA' CHE SI ACQUISTINO SINGOLI SERVIZI TURISTICI,
L'OPERATIVITA' DELLA POLIZZA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI COSTI RELATIVI
AI SERVIZI ACQUISTATI PRESSO SOUTHSIDE di Simeor S.r.l.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
- eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative
rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
- insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie
facenti capo all'organizzatore del viaggio;
- dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del
passeggero;
- infortunio e malattia del passeggero.
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non sono considerati eventi
che danno diritto ad indennizzo.
ASSICURAZIONE PENALITÁ DI ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ai fini della presente garanzia si conviene che con il termine
"familiari" si individuano le seguenti persone: coniuge o convivente,
figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora, nonni, zii o nipoti fino
al terzo grado.
OGGETTO DELLA GARANZIA
La garanzia copre le penali di recesso addebitate da SOUTH SIDE di Simeor
S.r.l. entro la percentuale massima prevista dalle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici fino ad un massimo di €
10.000,00 per passeggero e di € 20.000,00 per singolo evento.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio, e dura fino al
momento in cui il passeggero inizia ad utilizzare il primo servizio
turistico fornito da SOUTH SIDE di Simeor S.r.l. ed è operante
esclusivamente se il viaggiatore assicurato è impossibilitato a partecipare
al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della
stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell'Assicurato o
dei loro familiari o del socio contitolare della ditta dell'Assicurato o
del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione
al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e dei suoi
familiari e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la
partecipazione al viaggio.
Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i
suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante oltre
che per l'Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno
solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch'essi siano assicurati.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità,
le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di
sottoscrizione della copertura. Sono altresì comprese le patologie della
gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della
garanzia.
ESCLUSIONI
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si
manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano il
passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici,
sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che
si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro,
di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria.
Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire
delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche,
neuropsichiatriche, nervose e mentali.
SCOPERTO
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 15%
da calcolarsi sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere
inferiore a € 50,00 per Assicurato. Nessuno scoperto viene applicato se
l'annullamento è dovuto a ricovero ospedaliero o decesso.
COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà informare per iscritto o a
mezzo telefax al numero (+39).051.7096551 la Navale Assicurazioni S.p.A. Via
della Unione Europea 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI), allegando la
certificazione medica ed altri documenti relativi ai motivi della rinuncia.
Pena la decadenza al diritto di rimborso, la denuncia deve essere
effettuata entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento che ha
causato la rinuncia. La Compagnia di Assicurazioni rimborserà la penale
d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento
che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale
dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia (oltre le ore 24.00
del primo giorno utile successivo al verificarsi dell’evento),
resterà a carico dell’Assicurato.
In caso di rinuncia al
viaggio è pertanto indispensabile procedere immediatamente
all’annullamento del viaggio.
PREMI LORDI PER PERSONA
IL PACCHETTO ASSICURATIVO È OBBLIGATORIO PER TUTTI I PARTECIPANTI E NON
È RIMBORSABILE.
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COSTO TOTALE
DEL VIAGGIO
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PREMIO PER
PERSONA
( tasse incluse )
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fino a €
1.000,00
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€ 25,00
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|
fino a €
2.000,00
|
€ 36,00
|
|
fino a €
3.000,00
|
€ 47,00
|
|
fino a €
4.000,00
|
€ 63,00
|
|
fino a €
4.500,00
|
€ 68,00
|
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fino a €
5.000,00
|
€ 74,00
|
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fino a €
5.500,00
|
€ 79,00
|
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fino a €
6.000,00
|
€ 85,00
|
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fino a €
6.500,00
|
€ 88,00
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|
fino a €
7.000,00
|
€ 93,00
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OLTRE A €
7.000,00
|
€ 99,00
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COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA FACOLTATIVA
SPESE MEDICHE E BAGAGLIO
Per aumentare le somme già assicurate con la polizza obbligatoria NAVALE
S.O.S. fino a:
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SOMMA
ASSICURATA
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PREMIO PER
PERSONA
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SPESE MEDICHE
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BAGAGLIO
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( tasse
incluse )
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€
|
€
|
€
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15.000,00
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1.500,00
|
26,00
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25.000,00
|
1.500,00
|
45,00
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50.000,00
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1.500,00
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65,00
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I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di
sinistro sono le medesime previste dalla polizza obbligatoria NAVALE SOS
Ai sensi della legge nr. 196 del 30/06/2003 (c.d. privacy)
informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati
esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.
Titolare del trattamento è la Navale Assicurazioni S.p.A.
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SCHEDA TECNICA
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Quota di iscrizione al viaggio: Euro 50,00 per persona.
Spese variazioni pratica: Euro 30,00 per pratica.
SCHEDA TECNICA ex. Art. 3 - Parte Integrante delle Condizioni
Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Organizzazione tecnica: SOUTHSIDE di Simeor S.r.l. - Via F. Redi 23/a -
20129 Milano. Licenza cat. A+B nr. 171561/02 del 16 gennaio 2003.
SOUTHSIDE di Simeor S.r.l. ha stipulato, ai sensi dell’art. 99 del
Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), polizza per la Responsabilità
Civile Professionale con la Navale assicurazioni Spa per un massimale di
€ 2.065.000,00 ..
La validità degli itinerari e delle quote presenti sul sito (salvo
specifica indicazione) è da intendersi relativa ai periodi specificatamente
indicati.
I nostri programmi sono basati sugli orari, sui cambi, sulle tariffe dei
trasporti, sulle tasse aeroportuali, su eventuali tasse di soggiorno, e sul
costo dei servizi a terra in vigore al 29/01/08.
a) Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del
prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all'art. 5 delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre
il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 20
giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.
b) Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente
alla conferma da parte di SouthSide di tutti i servizi facenti parte del
pacchetto, comporta l'addebito al consumatore di una quota aggiuntiva
denominata "Spese variazioni pratica" corrispondente a Euro 30,00
totali, per variazione.
c) Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza,
fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 7 (delle
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e
indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 5 1° comma
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici)
e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma
dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota di iscrizione al viaggio: Euro 50,00 per persona;
- Il premio della copertura assicurativa: variabile a seconda dell'importo
totale per persona;
- A seconda del giorno lavorativo antecedente la data di partenza del
viaggio, in cui viene comunicato l'annullamento: 10% della quota di
partecipazione sino 31 giorni lavorativi prima della partenza; 25% da 30 a 21 giorni lavorativi
prima della partenza; 50% da 20
a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 75% da 15 a 07 giorni lavorativi
prima della partenza; nessun rimborso dopo tali termini e in caso di
mancata presentazione alla partenza o alla rinuncia in corso di viaggio.
Eccezioni: per la loro particolarità e per il loro costo le penali di
annullamento relative a crociere nei Poli e crociere in genere all'interno
della programmazione di South Side; Resorts di lusso in alcune isole del
Sud Pacifico (Polinesia Francese; Isole Fiji, etc.) e della Grande Barriera
Corallina australiana variano nei termini e nella percentuale sopra
elencata. Termini e condizioni verranno specificati contestualmente alla
proposta di viaggio presentata.
Polizza annullamento Viaggi
Il consumatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione contro il
pagamento dei corrispettivi di recesso previsti dal paragrafo precedente (punto
c). Egli, pertanto, all'atto della sottoscrizione della prenotazione di
cui all'art. 4 delle Condizioni Generali, potrà, alternativamente: 1)
sottoscrivere la polizza di assicurazione sottopostagli insieme con la
proposta di compravendita, corrispondendo il premio relativo (che gli verrà
integralmente rimborsato in caso di mancata accettazione della proposta
stessa); 2) fornire dimostrazione scritta della avvenuta stipulazione da
parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni
e con i medesimi massimali assicurati. Nessuna richiesta di prenotazione
verrà accettate se priva dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) sopra
esposti.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e
non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere essere
illustrate e descritte in questo sito, sono estranee all'oggetto del
relativo contratto stipulato da SOUTHSIDE nella veste di organizzatore.
Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a SOUTHSIDE VIAGGI né
a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi anche
nell'eventualità che a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali
escursioni.
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Privacy
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Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria a sensi
dell'articolo 16 della L. 269/98.La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia
minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.
Privacy. Informativa ex art. 13 D.
Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente contratto e quelli
degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire
agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico
acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto
della normativa . L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire
relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e diverse
indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi
siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice.
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata
solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti
locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi
parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la
trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del
contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per
l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei
diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.
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